SERVIZI DI ASSISTENZA AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
(assuzione di incarico a Rspp e/o supporto ai SPP già costituiti)
In ogni azienda o unità produttiva il datore di lavoro deve* organizzare il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE costituito da un Responsabile (R.s.p.p.) e, eventualmente, dagli addetti (A.s.p.p.). Il servizio di prevenzione e protezione è sempre obbligatorio all'infuori del caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà prevista dall' art. 34 D.Lgs. 81/2008 ("autonomina" del datore di lavoro, a determinate condizioni, per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi).
L' R.s.p.p. e gli A.s.p.p. devono possedere i requisiti professionali previsti dall' art. 32 D.lgs. 81/2008 (es. corsi moduli A, B-Ateco e C) altrimenti non possono essere designati ovvero, se designati precedentemente, decadono.
I compiti del Servizio di prevenzione e protezione sono:
dall'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28 comma 2 T.U., e i sistemi di controllo di tali misure;
l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali;
le proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori;
la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36 T.U.
* la mancata costituzione del SPP è punita con arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5.000 a 15.000 euro (Art.55, co.1, lett. b) del D.lgs. 81/2008).
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FORNITURA DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNI (S.P.P.E.)
Nei casi ammessi dall'art. 31 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) il datore di lavoro può incaricare servizi ESTERNI di prevenzione e protezione (S.p.p.e.).
In ogni caso il ricorso agli S.p.p.e. e obbligatorio (salvo specifici divieti) in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 T.U..
La nostra società dispone di persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del T.U. (es. diplomi, lauree specifiche, corsi moduli A, B-Ateco e C) al fine di costituire servizi esterni di prevenzione e protezione (S.p.p.e.) in tutti i settori di attività.
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ASSISTENZA E CONSULENZA AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI (GIA' COSTITUITI O DA COSTITUIRE)
La nostra società assiste a 360° i datori di lavoro nella costituzione dei SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE interni e/o coadiuva i SERVIZI interni già costituiti nello svolgimento dei compiti propri:
Assistenza e redazione dei verbali di designazione, del responsabile (R.s.p.p.) e degli addetti del servizio di prevenzione (A.s.p.p.) interno o esterno all'azienda (art. 31 nuovo T.U.);
Assistenza e redazione dei verbali di designazione degli addetti, al pronto soccorso, prevenzione incendi, gestione dell'emergenza, etc. (art. 18 comma 1 lett. b) nuovo T.U.);
Per le imprese che superano 15 lavoratori: assistenza e redazione dei verbali delle prescritte riunioni, composte dal datore di lavoro, medico competente, RLS, responsabile del servizio di prevenzione (art. 35 nuovo T.U.);
Assistenza alle valutazioni dei rischi e successivi aggiornamenti mediante adeguati strumenti e programmi informatici (art. 17, comma 1, lettera a) nuovo T.U.);
Assistenza nella valutazione dei rischi incendi prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 10/03/98 mediante adeguato programma informatico e successive revisioni.
Assistenza alla redazione della relazione finale e successivi aggiornamenti (art. 28, comma 2 nuovo T.U.).
Assistenza e redazione del verbale di nomina del medico competente, previa esibizione dell'autocertificazione di specializzazione, nei casi in cui vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, prevista dall'art. 18 comma 1 lettera a) del nuovo T.U.
Assistenza per la redazione del verbale di visita periodica nei luoghi di lavoro del medico competente prevista dall'art. 25 comma 1 lettera l) del nuovo T.U.
Assistenza nella cooperazione e coordinamento per eliminare i rischi derivanti da interferenze tra i lavori eseguiti da diverse imprese, professionisti, collaboratori coinvolti nell'esecuzione degli stessi processi di lavorazione ai sensi dell'art. 26 del nuovo T.U.
Formazione ed informazione dei lavoratori all'interno ed all'esterno dell'azienda (anche durante le valutazioni dei rischi) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (art. 37 del nuovo T.U.), con eventuale richiesta di contributo pubblico per piano formativo.
Assistenza nei rapporti con le OO.SS., loro RSA (RSU) e RLS, la consulenza per la corretta applicazione dei CCNL, CCA (2° livello) ed accordi interconfederali, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
Organizzazione dei corsi di formazione per gli addetti alle squadre di emergenza in collaborazione con i locali comandi dei VV.F., Croce Rossa, OO.SS. ed istituti accreditati.
Redazione del piano di emergenza antincendi nelle aziende oltre i 9 dipendenti previsto dall'art. 5 del D.M. 10/03/98.
Assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza ASL e Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio ispettivo - anche durante le ispezioni sul luogo di lavoro;
Consulenza tecnica giuridica ed amministrativa generale in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro.